Carta d'identità

Normativa di riferimento: R.D. 773/1931 – R.D. 635/1940 – D.P.R. 649/74 – L.1332/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

 Il rilascio della carta d’identità (documento attestante l’identità di un soggetto e valido per l’espatrio all’estero), ai sensi dell’art.10 del D.L.70/2011 può avvenire a partire da 0 anni.

Cosa occorre e costo di rilascio:

-    n.3 fototessere uguali e recenti

-    € 5,42

-    restituzione del vecchio documento

 

Chi può richiedere il rilascio:

-     cittadini italiani e stranieri;

-     cittadini iscritti all’Aire;

-     cittadini temporaneamente presenti a Lama Mocogno, previa richiesta di nulla osta al comune di residenza;

 

Validità temporale:

In base all’età dell’interessato la carta d’identità ha la seguente validità:

-          minori da 0 a 3 anni: validità 3 anni

-          minori da 3 a 17 anni: validità 5 anni

-          maggiorenni: validità 10 anni

La validità della carta d’identità rilasciata o rinnovata a partire dal 10 febbraio 2012 (dopo l’entrata in vigore del D.L.5/2012) si estende, rispetto alla scadenza originaria, fino al giorno e mese di nascita del titolare.

Il rinnovo può comunque essere richiesto sei mesi prima dalla data di scadenza.

 

Cambio di residenza e indicazione dello stato civile:

-   Le variazioni di residenza non costituiscono presupposto per il rilascio di un nuovo documento d’identità;

-   Lo stato civile viene indicato in base a richiesta del richiedente;

 

Requisiti per il rilascio di carta d’identità valida per l’espatrio:

-     minori da 0 a 17 anni:

  • Occorre l’assenso di entrambi i genitori o del tutore, contestualmente al momento del rilascio della carta d’identità;
  • Nel caso di un solo genitore presente per la firma di assenso, quest’ultimo dovrà essere munito di assenso scritto da parte dell’altro genitore con allegata copia del documento d’identità (modello);
  • In caso di mancato assenso occorre nulla osta del Giudice Tutelare;
  • A partire dal compimento del 12esimo anno di età è necessaria anche la firma del minore;

 

-     maggiorenni:

  • il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle condizioni che per legge impediscono il rilascio del passaporto (coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà, coloro che abbiano in corso mandati di cattura o di arresto, procedimenti penali pendenti, sottoposti a misure di sicurezza preventiva o di prevenzione o soddisfare una multa o ammenda;
  • il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, in caso di figli minori,  di avere l’assenso dell’altro genitore (anche se in condizione di separazione legale o divorzio); in alternativa è possibile presentare l’atto di assenso dell’altro genitore tramite il modello allegato corredato di copia del documento d’identità; in assenza dell’assenso occorre nulla osta del giudice tutelare;

 

-     residenti all’estero - Aire:

  • il richiedente è tenuto a presentare oltre le 3 foto anche il documento d’identità precedente o, qualora ne fosse sprovvisto, il passaporto italiano in corso di validità;
  • all’estero è possibile ottenere il rilascio dela carta d’identità c/o il competente Consolato previa rilascio di nulla osta da parte del Comune italiano di iscrizione Aire, nel termine di 3 gg come previsto dalla normativa vigente;

 

Persone con problemi di deambulazione:

Previ accordi con l’Ufficio Anagrafe è possibile richiedere la raccolta delle firme per il rilascio della carta d’identità a domicilio;

 

Duplicato:

In caso di smarrimento o furto è necessario produrre la denuncia e presentarsi con un documento di riconoscimento valido (patente o passaporto).

Per presentare la suddetta denuncia occorre conoscere il numero della carta d’identità smarrita o oggetto di furto, e tale dato deve essere richiesto all’Ufficio Anagrafe.

In caso di furto/smarrimento all’estero si accetta la denuncia resa al Consolato o Ambasciata; in caso di denuncia presentata ad altri organi stranieri occorrerà ripresentarla in Italia ai competenti organi di pubblica sicurezza e presentare quest’ultima all’Ufficio Anagrafe;

  

Proroga:

Le carte d’identità rilasciate dal 26/06/2003 al 25/06/2008 possono essere prorogate per altri 5 anni con apposizione di un timbro di proroga;

Il Ministero dell’Interno dopo aver segnalato disagi creati all’estero da alcuni paesi che non riconoscono il documento prorogato, ha emanato la circolare n.23 del 28/07/2010 con la quale ha comunicato che i possessori di carte d’identità prorogate possono sostituirle con nuova carta d’identità con scadenza decennale;

 

E’ consigliabile consultare il sito www.viaggiaresicuri.it prima della partenza, selezionando il paese di destinazione e verificando il documento richiesto per l’espatrio.

 

NOTA PER I MINORI:

-    Sulla carta d’identità dei minori di anni 14 è possibile riportare sul retro il nome dei genitori;

-    Ogniqualvolta il minore si rechi all’estero accompagnato da persona diversa dai genitori è necessario compilare e sottoscrivere una dichiarazione di accompagnamento (modello) che ha validità per un viaggio (da intendersi come andata e ritorno) e comunque per un termine massimo di 6 mesi, salve richieste legate ad esigenze particolari (affidamento del minore ad istituto di cura o di formazione);

-    La dichiarazione di accompagno può essere sottoscritta in presenza di funzionario addetto della questura competente oppure può essere presentata allegando copie dei documenti d’identità dei genitori firmatari e dell’accompagnatore;

 

Per maggiori informazioni si consiglia la consultazione del sito www.poliziadistato.it ove reperire notizie, aggiornamenti, circolari e modulistica.

 

 

Proprietà dell'articolo
creato:giovedì 21 agosto 2014
modificato:sabato 23 agosto 2014