ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

Ai sensi degli art. 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituiti dall’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n.120  gli elettori interessati ad essere iscritti  nell'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALLUFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE devono presentare domanda (vedasi allegato)  all’Ufficio Elettorale del Comune entro il mese di NOVEMBRE di ciascun anno.

REQUISITI DI IDONEITA’
       
- essere elettore del Comune;
- essere in possesso almeno del titolo  di studio della scuola dell’obbligo.         

 SONO ESCLUSI per legge (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 ed art. 23 D.P.R.16 maggio 1960, n. 570):

 * i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei  Trasporti;         

 * gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

 * i medici provinciali, gli ufficiali sanitari   ed i medici condotti;

 * i segretari comunali ed i dipendenti dei  Comuni, addetti o comandati a prestare  servizio presso gli Uffici elettorali
   comunali;

 * i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

                                                                                                                           .

Sono esclusi inoltre (art. 6 della legge 30/04/99 n.120):

* coloro che, chiamati a svolgere le funzioni   di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;

* coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’articolo 96 del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, e dall’articolo 104, secondo comma, del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 1957  n. 361.