Con l’ordinanza n. 17/2025 viene ordinato:
1) Ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico nonché adiacenti agli spazi d’uso pubblico sull’intero territori comunale, la potatura delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora.
Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell’inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia, in caso di scarsa visibilità e/o riscontrato pericolo alla viabilità ai sensi del codice della strada. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto d’intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
2) Ai proprietari e/o conduttori di immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico la conservazione di fabbricati e muri di qualunque genere fronteggianti le strade in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;
3) Ai proprietari e/o conduttori di immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico di mantenere le ripe dei fondi laterali delle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Di provvedere ad effettuare gli interventi di cui ai precedenti punti da 1) a 3) nel più breve tempo possibile provvedendo altresì alla costante verifica del rispetto di quanto disposto, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ogni pericolo alle persone ed alla circolazione. Sarà cura dell’interessato, prima dell’inizio dei lavori, l’ottenimento di eventuali autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori in caso di ingombro.
Avvertendo:
– che l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi continua, in forza della natura delle norme richiamate in premessa;
– che i proprietari, possessori e coloro che esercitano un diritto reale sulla proprietà di cui trattasi saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che dovessero manifestarsi a causa dell’inottemperanza alla presente ordinanza;
– i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dal D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. negli importi dallo stesso indicati nel tempo, attualmente indicati come segue relativamente a:
- punto 1) da € 173,00 ad € 694,00
- punto 2) da € 430,00 ad € 1.731,00
- punto 3) da € 159,00 ad € 641,00
lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l’esercizio dell’azione penale.
Alla violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 3) consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dello stato dei luoghi.
Nell’eventualità in cui i proprietari e/o conduttori non provvedano autonomamente a quanto disposto dalla presente ordinanza provvederà l’Amministrazione comunale, con successivo addebito ai medesimi delle spese.